IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
   VISTO  il  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, per il
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia  di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
   VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9
ottobre  1998  di  individuazione,  in via generale, delle risorse da
trasferire, alle regioni, in materia di mercato del lavoro;
   VISTA  la  legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione del decreto
legge  1  luglio  1999,  n.  214,  recante  "Disposizioni urgenti per
disciplinare  la  soppressione  degli uffici periferici del Ministero
del  lavoro  e  della previdenza sociale e per incentivare il ricorso
all'apprendistato";
   VISTO l'articolo 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
   VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 5
agosto 1999 di individuazione delle risorse in materia di mercato del
lavoro da trasferire alla regione PIEMONTE;
   VISTO l'accordo quadro generale sancito, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e
dell'articolo  7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla
Conferenza   unificata   il  22  aprile  1999,  come  successivamente
modificato ed integrato;
   CONSIDERATI  i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica  tra  Governo,  regioni  ed  enti  locali in merito
all'individuazione  delle risorse finanziarie relative al personale e
alle funzioni conferite, sulla base dei criteri definiti dall'accordo
quadro generale;
   ACQUISITO,  in  data  16  marzo  e  1 agosto 2000, il parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento   e  Bolzano  unificata,  ai  sensi
dell'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
   SENTITA  l'Unione  italiana  delle  Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura;
   SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   ACQUISITO,  in  data  7  giugno  2000, il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa  istituita  ai  sensi  dell'articolo  5 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2000  recante delega ai Ministro per la Funzione Pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
   SENTITI  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, il
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  il  Ministro  per  gli affari
regionali,  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica

                              Decreta:

                               Art. 1
              Risorse finanziarie relative al personale

   1.  Sono  trasferite alla regione PIEMONTE le risorse finanziarie,
indicate nell'allegato 1 per regione e singola provincia, relative al
trattamento  economico  fisso e continuativo in godimento (stipendio,
indennita'   integrativa   speciale,   retribuzione   individuale  di
anzianita',  indennita'  di  amministrazione  e  di posizione) di cui
all'art.  7,  co  1,  DPCM  9 ottobre 1998, riferito al personale del
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, individuato nella
tabella A di cui al DPCM 5 agosto 1999.
   Sono  inoltre trasferite alla regione, ai sensi dell'art. 5, co 3,
del predetto DPCM 5 agosto 1999, le risorse finanziarie, indicate nel
citato  allegato 1, relative al personale cessato dal servizio fra il
30 giugno 1997 e la data dell'effettivo trasferimento.
   2.  Relativamente  al  medesimo  personale  di  cui  al co 1, sono
trasferite  alla  regione PIEMONTE le risorse finanziarie riferite al
trattamento   economico  accessorio,  indicate  nell'allegato  2  per
regione e singola provincia.
   3.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  sono  individuate  in  via
provvisoria   con   riferimento  al  trattamento  economico  fisso  e
continuativo   annuo   lordo.  Il  predetto  importo  e'  soggetto  a
conguaglio una volta pervenuti i dati definitivi a cura del Ministero
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, relativi
alle singole posizioni retributive.
Relativamente alle risorse di cui al co 2, si fa riserva di procedere
a conguaglio una volta disponibili i dati riferiti all'anno 1999, per
le voci accessorie relative alla retribuzione.